Sez. 3, Sentenza n. 263 del 19/01/1977 (Rv. 383792 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PROTESTO - MANCATO COMPIMENTO DA PARTE DEL NOTAIO SOTTOSCRITTORE - NULLITA - AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL GIRANTE - ESECUZIONE FORZATA - DEDUCIBILITA DELLA PREDETTA NULLITA - FORME.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PROTESTO - MANCATO COMPIMENTO DA PARTE DEL NOTAIO SOTTOSCRITTORE - NULLITA - AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL GIRANTE - ESECUZIONE FORZATA - DEDUCIBILITA DELLA PREDETTA NULLITA - FORME.*
La nullita dell'atto di protesto cambiario eseguito per mezzo del notaio, per non essere stato compiuto o diretto personalmente dallo stesso notaio che lo sottoscrive, in violazione dell'art 47 della legge notarile 16 febbraio 1913 n 89, da luogo alla Mancanza di un presupposto necessario per l'Esercizio dell'Azione di regresso contro il girante e pertanto puo essere fatta valere da quest'ultimo, nell'esecuzione contro di lui promossa, con l'opposizione alla esecuzione, a norma dell'art 615 cod proc civ. (V 2187/71, mass n 352967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)