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Sez. 3, Sentenza n. 2187 del 08/07/1971 (Rv. 352967 - 01)

NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - PROTESTO CAMBIARIO - DIREZIONE DELLA STESURA DELL'ATTO DA PARTE DEL NOTAIO - OBBLIGATORIETA - VIOLAZIONE - EFFETTI - NULLITA DEL PROTESTO - SOSPENSIONE DEL NOTAIO - APPLICAZIONE DELL'AMMENDA.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352967-01

NOTAIO - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI - PROTESTO CAMBIARIO - DIREZIONE DELLA STESURA DELL'ATTO DA PARTE DEL NOTAIO - OBBLIGATORIETA - VIOLAZIONE - EFFETTI - NULLITA DEL PROTESTO - SOSPENSIONE DEL NOTAIO - APPLICAZIONE DELL'AMMENDA.*

L'atto di protesto cambiario, in quanto redatto dal notaio, deve essere, ai sensi dell'art 47, terzo comma della legge notarile, compiuto personalmente o diretto personalmente dal notaio che lo sottoscrive. Dalla violazione di tale precetto conseguono, oltre alla nullita del protesto, la sanzione della sospensione prevista dall'art 138 della stessa legge, ovvero quella dell'ammenda, di cui all'art 16 del RDL 27 maggio 1923, n 1324.*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47, Legge 27/05/1923 num. 1324 art. 16, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 58, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)