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Sez. U, Sentenza n. 3062 del 15/03/1993 (Rv. 481403 - 01)

Spese di spedalità - Controversie - Ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato - Giurisdizione esclusiva | Rimborso delle spese di spedalità - Decisione amministrativa del Prefetto - Ricorso - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 80 della legge 6972 del 1890 come modificato dall'art. 3 della legge n. 251 del 1954 - Configurabilità - Estensione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481403-01

Spese di spedalità - Controversie - Ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato - Giurisdizione esclusiva

Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista (in via di ricorso contro la decisione amministrativa del prefetto) dall'art. 80 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, come modificato dall'art. 3 della legge 26 aprile 1954 n. 251, con riguardo alle controversie, fra gli enti ivi indicati, per il rimborso di spese di spedalità, soccorso ed assistenza, sono devolute anche le cause promosse dall'ente che ha sostenuto le spese di assistenza contro l'ente tenuto a sopportare i relativi oneri. (Nella specie, le Sezioni Unite della S.C. hanno dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla controversia promossa dalla Provincia contro il Ministero del Tesoro-Ufficio Liquidazione O.N.M.I. per conseguire una determinata somma, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di rimborso delle spese di assistenza prestata, dal 1971 al 1975, ai fanciulli abbandonati).

Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 80, Legge 26/04/1954 num. 251 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)