Sez. U, Sentenza n. 27691 del 16/12/2005 (Rv. 586379 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Assistenza fanciulli abbandonati - Spese - Rimborso - Controversia vertente tra un comune e una provincia - Procedimento speciale - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di rimborso da parte dei Comuni delle spese per l'assistenza ai fanciulli abbandonati sostenute dalla provincia, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 6972 del 1890 e successive modifiche le relative controversie sono decise in via amministrativa dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituzione che ha effettuato il ricovero, su parere conforme di una apposita commissione; avverso tale decisione è ammesso ricorso al giudice amministrativo soltanto per motivi di legittimità. Ne consegue che per ottenere il rimborso l'ente creditore deve necessariamente avviare tale procedimento contenzioso, restando improponibile l'eccezione di compensazione fatta valere davanti al giudice ordinario in un giudizio avviato dall'altro ente per il pagamento di somme vantate ad altro titolo. (Fattispecie relativa a domanda proposta nel 1989)
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 08/05/1927 num. 798 art. 3, Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 80, Legge 13/03/1933 num. 312 art. 1, Legge 16/04/1954 num. 251 art. 3, Regio Decr. 30/12/1923 num. 2841 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)