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Sez. 6, Sentenza n. 9850 del 27/04/1981 Ud. (dep. 04/11/1981) Rv. 150820 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSO COMPUTO DEGLI AUMENTI DI PENA PER CIRCOSTANZE AGGRAVANTI O CONTINUAZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150820-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DIVERSO COMPUTO DEGLI AUMENTI DI PENA PER CIRCOSTANZE AGGRAVANTI O CONTINUAZIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Purché non superi il limite della pena complessivamente inflitta dal giudice di primo grado, il giudice di appello può, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, proporzionare meglio la pena base e gli aumenti per le circostanze aggravanti o per la continuazione, in considerazione della diversa valutazione della gravità dei fatti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)