Sez. 1, Sentenza n. 1937 del 15/12/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162939 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENA - EFFETTI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENA - EFFETTI - LIMITI.*
Il divieto della "reformatio in peius" in appello si riferisce al dovere del giudice dell'impugnazione di non aumentare la pena complessiva inflitta in primo grado e non ai singoli elementi che la compongono o ai calcoli effettuati. (V mass n 153364; (V mass n 150820).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)