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Sez. 1, Sentenza n. 1937 del 15/12/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162939 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENA - EFFETTI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162939-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - PENA - EFFETTI - LIMITI.*

Il divieto della "reformatio in peius" in appello si riferisce al dovere del giudice dell'impugnazione di non aumentare la pena complessiva inflitta in primo grado e non ai singoli elementi che la compongono o ai calcoli effettuati. (V mass n 153364; (V mass n 150820).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)