Sez. 3, Sentenza n. 16391 del 13/07/2010 (Rv. 614107 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Adempimento di sentenza provvisoriamente esecutiva - Pagamento tramite assegno tratto all'ordine di più creditori - Riforma della sentenza in appello - Obblighi restitutori - Sussistenza in via solidale in capo a tutti gli intestatari dell'assegno - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
La solidarietà di cui all'art. 1292 c.c. sussiste non già quando unica sia la fonte dell'obbligazione, ma quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicchè l'adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti. Pertanto, allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all'ordine di più persone, nel caso di riforma della sentenza in grado di appello, tutti gli intestatari dell'assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)