Sez. 1, Sentenza n. 2120 del 14/03/1996 (Rv. 496352 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Obbligazione solidale - Pluralità di soggetti obbligati ad una unica prestazione - Configurabilità - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
L'art. 1292 cod. civ. non identifica l'obbligazione solidale con un'obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì nell'esistenza di più soggetti obbligati alla medesima prestazione, "in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri", restando irrilevante la unicità o pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo ad adempiere quella medesima prestazione ed essendo essenziale che tutti i debitori non siano obbligati a più prestazioni identiche, ma ad un'unica prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)