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Sez. 2, Sentenza n. 3412 del 22/03/2000 (Rv. 534989 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" | Prova dell'evento dedotto come condizione di efficacia nel negozio - Ammissibilità anche a mezzo testimoni - Limiti derivanti dalla forma scritta del contratto - Insussistenza.
Stato
decisa il 2000-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534989-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM"

La prova dell'avveramento o meno dell'evento dedotto come condizione di efficacia di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam" può esser data anche con testimoni, non ostando gli artt. 2722, 2723 cod. civ., concernenti patti diversi da quelli risultanti dal contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)