Sez. 2, Sentenza n. 3412 del 22/03/2000 (Rv. 534989 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" | Prova dell'evento dedotto come condizione di efficacia nel negozio - Ammissibilità anche a mezzo testimoni - Limiti derivanti dalla forma scritta del contratto - Insussistenza.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM"
La prova dell'avveramento o meno dell'evento dedotto come condizione di efficacia di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam" può esser data anche con testimoni, non ostando gli artt. 2722, 2723 cod. civ., concernenti patti diversi da quelli risultanti dal contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)