Sez. 2, Sentenza n. 5252 del 15/03/2004 (Rv. 571168 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Rapporto obbligatorio - Credito - Insussistenza - Eccezione del convenuto con indicazione del soggetto titolare - Litisconsorzio necessario nei confronti di quest'ultimo - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Tutela del terzo - Rimedi.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Nel caso di domanda inerente a rapporto obbligatorio, qualora la titolarità, in capo all'attore, del credito azionato sia controversa esclusivamente a seguito dell' eccezione del convenuto che abbia indicato il soggetto che a suo avviso sarebbe titolare, non si determina nei confronti di quest'ultimo un ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che in assenza di una domanda principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il thema decidendum viene circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l'istante e il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo. Questi, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilità del proprio diritto e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, è abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)