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Sez. 1, Sentenza n. 6156 del 27/06/1994 (Rv. 487216 - 01)

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere | Domanda inerente a rapporto obbligatorio - Credito - Insussistenza - Eccezione del convenuto accompagnata dalla indicazione del titolare del credito - Litisconsorzio necessario con detto soggetto - Configurabilità - Esclusione - Terzo - Tutela del proprio diritto - Mezzi.
Stato
decisa il 1994-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487216-01

Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - In genere

Nel caso di domanda inerente a rapporto obbligatorio, il problema della sussistenza o meno, in capo alla parte attrice, del credito allegato in giudizio, ove insorga esclusivamente per effetto di eccezione della parte convenuta, ancorché accompagnata dall'indicazione del soggetto che a suo avviso avrebbe la titolarità del diritto, non determina litisconsorzio necessario con detto soggetto, atteso che, in assenza di una domanda, principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il dibattito rimane circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l'istante ed il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo. Questi, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilità del proprio diritto, e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, è abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)