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Sez. 3, Sentenza n. 9643 del 16/12/2005 Cc. (dep. 21/03/2006) Rv. 233553 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE | Violazione del disciplinare di produzione - Reato di cui all'art. 516 cod. pen. - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233553-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE

Configura il reato di cui all'art. 516 cod. pen., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di un alimento prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal disciplinare, come nel caso di violazione delle modalità di alimentazione degli animali destinati alla produzione del latte con il quale viene preparato un formaggio individuato dal regolamento sul riconoscimento delle denominazioni. (Fattispecie relativa alla violazione del d.P.R. 9 febbraio 1990 contenente il disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio parmigiano reggiano).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)