Sez. 3, Sentenza n. 50745 del 07/06/2016 Ud. (dep. 30/11/2016) Rv. 268650 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI | Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Reato di pericolo - Rapporto con il reato di cui all'art. 515 cod. pen. - Sussidiarietà - Fondamento - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI
Il delitto di cui all'art. 516 cod. pen.è un reato di pericolo che punisce la semplice immissione sul mercato di sostanze alimentari non genuine come genuine e, in quanto relativo ad una fase preliminare alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, rappresenta una forma di tutela anticipata e sussidiaria rispetto a quello di frode in commercio previsto dall'art. 515 cod. pen. che invece sussiste, nella forma consumata o tentata, nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente o di atti univocamente diretti a tale fine.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)