Sez. 5, Sentenza n. 4719 del 05/03/1985 Ud. (dep. 04/06/1986) Rv. 172925 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PRENDITORE - QUALITÀ DI OFFESO DAL REATO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA IN TEMA DI CITAZIONE A GIUDIZIO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PRENDITORE - QUALITÀ DI OFFESO DAL REATO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA IN TEMA DI CITAZIONE A GIUDIZIO.*
Il bene tutelato nel reato di emissione di assegno bancario privo di copertura è relativo all'interesse pubblico connesso alla funzione economica (di mezzo di pagamento) dell'assegno bancario e alla sicurezza della circolazione di tale titolo; pertanto il prenditore (o il giratario) dell'assegno non riveste la qualità di persona offesa dal reato, ma di danneggiato e la sua citazione deve disporsi a pena di nullità ex artt. 408, 412 cod. proc. pen., solo se assuma la veste di parte civile, denunciante o querelante. (Conf mass n 170841; (Conf mass n 166976, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)