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Sez. 5, Sentenza n. 8031 del 02/06/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211635 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Cronaca giudiziaria - Liceità - Limiti - Informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare, o a sostituire, gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti (c.d. inchieste giornalistiche) - Onere del giornalista di verificare direttamente le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211635-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

La cronaca giudiziaria è lecita quando venga esercita correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sè, specie ove adottato nei confronti di persona investita di pubbliche funzione, ovvero a riferire o commentare l'attività investigativa o giurisdizionale; non lo è invece quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare, o a sostituire, gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti, ed autonomamente offensive. In tal caso il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, senza poter esibire il provvedimento giudiziario quale sua unica fonte di informazione e di legittimazione. (Fattispecie di conferma della sentenza di condanna in relazione ad un articolo intitolato "Tradito dalle donne il boss delle tangenti", in quanto oggetto della notizia non fu tanto il provvedimento giudiziario quanto i fatti che lo avevano giustificato, reinterpretati e riferiti nel contesto di un'autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)