Sez. 2, Sentenza n. 5399 del 05/06/1990 (Rv. 467554 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITÀ - LIMITI.*
Sebbene per il secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. sia consentito nel giudizio di appello l'introduzione di nuove eccezioni sia dell'appellato sia dell'appellante, tuttavia quest'ultimo, a differenza del primo per il quale tale potere difensivo è esercitabile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, può far valere le proprie eccezioni soltanto con l'atto di impugnazione, risolvendosi la deduzione di esse nell'esplicazione del diritto di impugnazione, attuabile con la presentazione dei motivi a norma dell'art. 342 cod. proc. civ. (Conf 7463/86, mass n 449508).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)