Sez. 3, Sentenza n. 7463 del 13/12/1986 (Rv. 449508 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITÀ - LIMITI.*
Seppure l'art. 345 cod. proc. civ. consente la proposizione di nuove eccezioni nel giudizio di appello, un siffatto potere dell'appellante, tuttavia, deve essere coordinato con la specificità dei motivi di impugnazione di cui all'art. 342 dello stesso codice, non potendo essere ampliati - attraverso la proposizione di questioni non rilevabili d'ufficio - i confini del giudizio di secondo grado come determinati con i motivi di gravame. (Conf 386/1978, mass n 389682; (Conf 2657/74, mass n 371116).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)