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Sez. 1, Sentenza n. 2102 del 05/05/1989 (Rv. 462679 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - CONDANNA DI RESIDENTE IN ITALIA - ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA IN FAVORE DI NON RESIDENTE - DEBITO PECUNIARIO - ESCLUSIONE DELLA DELIBAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462679-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ - CONDANNA DI RESIDENTE IN ITALIA - ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE FIDEJUSSORIA IN FAVORE DI NON RESIDENTE - DEBITO PECUNIARIO - ESCLUSIONE DELLA DELIBAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla pronuncia del giudice straniero, che abbia condannato il residente in Italia all'adempimento di obbligazione fideiussoria assunta in favore di non residente, la delibazione può essere esclusa, sotto il profilo del limite dell'ordine pubblico, ed in relazione alla nullità del contratto di fideiussione per difetto della preventiva autorizzazione prescritta dall'art. 2 del d.l. 6 giugno 1956 n. 476 (convertito in legge 25 luglio 1956 n. 786), solo ove si accerti che la fideiussione implichi debiti pecuniari, e quindi esodo di capitali, sì da restare soggetta all'applicazione della citata norma.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 786 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)