Sez. 3, Sentenza n. 1183 del 19/01/2007 (Rv. 596198 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Compatibilità della condanna al risarcimento dei danni con l'ordinamento italiano - Esclusione della delibazione di condanne aventi finalità punitiva o sanzionatoria ("punitive damages") - Valutazione del giudice della delibazione sulla ricorrenza in concreto della ipotesi di condanna al pagamento di "punitive damages" - Insindacabilità di tale valutazione nel giudizio di cassazione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
L'apprezzamento del giudice della delibazione sull'eccessività dell'importo liquidato per danni dal giudice straniero e l'attribuzione alla condanna, anche per effetto di tale valutazione di natura e finalità punitiva e sanzionatoria alla stregua dell'istituto dei cosiddetti "punitive damages" si risolvono in un giudizio di fatto, riservato al giudice della delibazione e insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)