Sez. 1, Sentenza n. 496 del 22/01/1980 (Rv. 403884 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - DISPONIBILITA DI MEZZI ECONOMICI SUFFICIENTI DA PARTE DEL CONIUGE ISTANTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - DISPONIBILITA DI MEZZI ECONOMICI SUFFICIENTI DA PARTE DEL CONIUGE ISTANTE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Al fine del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di divorzio, non spiega Rilevanza decisiva la circostanza che il coniuge istante disponga di mezzi sufficienti alle normali esigenze di vita, atteso che tale assegno va posto in relazione non soltanto alle rispettive condizioni economiche, ma anche agli altri concorrenti criteri previsti dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898, e che, comunque, pure con riguardo alla valutazione delle predette condizioni economiche, mira a ristabilire un certo equilibrio nella posizione dei coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio, alla stregua delle complessive condizioni di vita in cui il coniuge piu abbiente aveva posto il consorte, nonche delle aspettative che le sue sostanze ed il suo reddito consentivano. (V 4971/78, mass n 394710).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)