Sez. 1, Sentenza n. 4971 del 02/11/1978 (Rv. 394710 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CONIUGE ISTANTE DOTATO DI MEZZI SUFFICIENTI ALLE NORMALI ESIGENZE DI VITA - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CONIUGE ISTANTE DOTATO DI MEZZI SUFFICIENTI ALLE NORMALI ESIGENZE DI VITA - IRRILEVANZA.*
Al fine del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di divorzio, non spiega Rilevanza decisiva la circostanza che il coniuge istante disponga di mezzi sufficienti alle normali esigenze di vita, atteso che tale assegno ha presupposti e finalita diverse da quello di mantenimento in costanza di rapporto matrimoniale, e va posto in relazione agli specifici e concorrenti criteri fissati dall'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898, il quale, anche nella parte in cui fa riferimento alle rispettive condizioni economiche, mira a ristabilire un certo equilibrio nella posizione dei coniugi dopo lo scioglimento del matrimonio, a prescindere dall'indicata situazione. (V 660/77, mass n 384227).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)