Sez. U, Sentenza n. 2911 del 13/04/1988 (Rv. 458486 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE CONTABILE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VIOLAZIONI ASCRITTE AL COMMISSARIO DI UN CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI FINANZIARI E PER L'ATTUAZIONE DI OPERE DI BONIFICA IN RAPPORTO DI CONCESSIONE - GIURISDIZIONE - DEVOLUZIONE RISPETTIVAMENTE ALLA CORTE DEI CONTI ED AL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE CONTABILE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - VIOLAZIONI ASCRITTE AL COMMISSARIO DI UN CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI FINANZIARI E PER L'ATTUAZIONE DI OPERE DI BONIFICA IN RAPPORTO DI CONCESSIONE - GIURISDIZIONE - DEVOLUZIONE RISPETTIVAMENTE ALLA CORTE DEI CONTI ED AL GIUDICE ORDINARIO.*
La giurisdizione contabile della Corte dei conti, nei confronti degli amministratori di enti pubblici economici, sussiste con limitato riguardo agli Atti che configurino Esercizio di poteri pubblicistici. Pertanto, in relazione a violazioni ascritte al Commissario di consorzio di bonifica montana (che è ente pubblico economico, come in genere i consorzi di bonifica), con riguardo agli adempimenti prescritti per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari all'ente (formazione del catasto delle utenze), ed altresì con riguardo all'attuazione di opere di bonifica in rapporto di concessione, la giurisdizione della Corte dei conti deve essere affermata per il primo degli indicati addebiti, che si riferisce all'Esercizio di poteri amministrativi di autorganizzazione, mentre il secondo resta devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, inerendo ad attività imprenditoriale del consorzio. (V 6328/85, mass n 443421).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)