Sez. U, Sentenza n. 6328 del 14/12/1985 (Rv. 443421 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ASSOGGETTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI DI QUESTI ULTIMI ALLE NORME DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA ED ALLA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CONTABILE - ESCLUSIONE - ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI - ESTENSIONE - NATURA PRIVATISTICA DELLA PREDETTA ATTIVITÀ - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTO DI SERVIZIO FRA LO STATO E DETTI AMMINISTRATORI - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ASSOGGETTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI DI QUESTI ULTIMI ALLE NORME DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA ED ALLA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CONTABILE - ESCLUSIONE - ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI - ESTENSIONE - NATURA PRIVATISTICA DELLA PREDETTA ATTIVITÀ - CONFIGURABILITÀ - RAPPORTO DI SERVIZIO FRA LO STATO E DETTI AMMINISTRATORI - INSUSSISTENZA.*
Il principio, secondo il quale, in relazione all'attività imprenditoriale degli enti pubblici economici, non è configurabile, in difetto di specifica diversa previsione legislativa, un assoggettamento degli amministratori degli enti medesimi alle norme della contabilità pubblica, né quindi alla giurisdizione in materia di responsabilità contabile della Corte dei conti, in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario, trova applicazione anche con riguardo agli enti di gestione delle partecipazioni statali (IRI, ENI, egam, ente cinema, ecc.). Il carattere vincolante delle direttive e dei programmi politici e ministeriali nel settore delle partecipazioni statali, e la conseguente strumentalità dell'attività di detti enti di gestione rispetto ai fini dello stato, non valgono, infatti, ad escludere la natura privatistica dell'attività stessa, consistente nella gestione di partecipazioni azionarie secondo canoni e criteri di economicità propri della "holding" o capogruppo di società di capitali, né sono idonei a configurare un rapporto di servizio fra lo stato ed i predetti amministratori (nel senso di cui all'art. 52 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214), postulante una attività in tutto predeterminata e sottoposta a regole inderogabili. (V 1721/85, mass n 439680; (V 6179/83, mass n 430966; (V 6178/83, mass n 430965; (V 1282/82, mass n 419156).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 81, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 22/12/1956 num. 1589 CORTE COST., DPR 31/03/1971 num. 282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)