Sez. L, Sentenza n. 1230 del 06/02/1987 (Rv. 450757 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - GIUDIZIO SULLA RELATIVA LEGITTIMITÀ - VALUTAZIONE D'UFFICIO DEL RECESSO SOTTO IL PROFILO DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - GIUDIZIO SULLA RELATIVA LEGITTIMITÀ - VALUTAZIONE D'UFFICIO DEL RECESSO SOTTO IL PROFILO DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - DIVIETO.*
Ove il datore di lavoro, il quale abbia intimato ai lavoratori suoi dipendenti un licenziamento collettivo, nel giudizio avente ad oggetto la legittimità del suo recesso non abbia sostenuto la validità del licenziamento sotto il profilo, (ovvero anche sotto il profilo) del giustificato motivo oggettivo, insistendo soltanto nel ritenere verificati i presupposti del licenziamento collettivo, il giudice adito deve limitarsi a valutare la legittimità del recesso unicamente sotto il profilo del licenziamento collettivo, senza potere valutare d'ufficio il recesso sotto il profilo del licenziamento individuale (plurimo) per giustificato motivo oggettivo, in violazione del principio dispositivo del processo civile. (V 324/86, mass n 443949; (V 5664/84, mass n 437339).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)