Sez. 5, Sentenza n. 2353 del 14/05/1997 Cc. (dep. 24/06/1997) Rv. 208020 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Emissione di nuovo provvedimento cautelare - Possibilità - Ostatività della mancata liberazione - Esclusione - Obbligo di valutazione del giudice.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
In tema di misure cautelari, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 302 cod. proc. pen., (omesso interrogatorio della persona in stato di custodia), - ed altresì considerando che l'art. 306 cod. proc. pen. non commina sanzioni ove non si adempia all'obbligo di liberazione - deve ritenersi che nulla osta all'emissione di un nuovo provvedimento restrittivo, non condizionato neppure dell'avvenuta esecuzione della liberazione quando l'inefficacia della precedente misura è conseguenza di vizi puramente formali. Peraltro, la reiterazione non presuppone l'acquisizione di ulteriori elementi che implichino diverse valutazioni, ma richiede che il giudice dia conto del vizio di inefficacia della precedente misura e ne valuti specificamente l'incidenza nei confronti dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)