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Sez. L, Sentenza n. 24330 del 18/11/2009 (Rv. 610899 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Contratto di lavoro a termine - Carattere residuale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610899-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di assunzioni dei lavoratori dello spettacolo, il contratto di lavoro a tempo determinato costituisce un'ipotesi residuale rispetto alla regola del contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza che le modifiche apportate dalla legge n. 266 del 1977 alla legge n. 230 del 1962, introducendo una mera estensione dei casi, abbiano determinato una modificazione dello schema originario dell'istituto, dovendosi ritenere che tale soluzione risponda ad un ragionevole equilibrio tra le esigenze di garanzia di stabilità del rapporto di lavoro e le esigenze, anche culturali, della produzione di spettacoli e programmi radiotelevisivi, perseguito dal legislatore dell'epoca alla luce delle condizioni economiche e sociali esistenti, che trova conferma anche nella successiva disciplina di cui all'articolo unico, comma 39, della legge n. 247 del 2007 che, nel dettare nuove norme in materia di contratto a termine, ha ribadito il principio per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la regola.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2, Legge 23/05/1977 num. 266, Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)