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Sez. L, Sentenza n. 26678 del 06/12/2005 (Rv. 585656 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Capovolgimento del rapporto di regola - Eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e lavoro temporaneo - Esclusione - Fattispecie relativa ad assunzione a tempo determinato di dipendente postale in sostituzione di dipendente assente per ferie. .
Stato
decisa il 2005-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585656-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'interpretazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 nel senso dell'estensione dei contratti a termine "autorizzati", consentendo alla contrattazione collettiva, con una sorta di "delega in bianco", di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, e affidando, adeguatamente, la tutela del lavoratore allo strumento negoziale collettivo, non rappresenta un capovolgimento del rapporto di regola-eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e lavoro temporaneo, nè una "liberalizzazione" dell'assunzione a termine (ritenuta inammissibile da Corte cost. n.41 del 2000, in forza dell'obbligo dell'Italia di rispettare la direttiva 1999/70/Ce del Consiglio dell'unione europea del 28 giugno 1999) (Nell'applicare il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in fattispecie concernente l'assunzione a tempo determinato prevista dall'art. 8 del c.c.n.l. per dipendenti postali, 26 novembre 1994, per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, aveva ritenuto l'ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l'autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l'unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall'assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie).

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)