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Sez. 1, Sentenza n. 2924 del 14/03/1995 (Rv. 491134 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Legittimazione ad agire o a resistere in giudizio - Accertamento - Esame della domanda e dei mezzi di prova - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491134-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Poiché la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio è una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (salva la sussistenza di giudicato in senso contrario), il giudice di legittimità può direttamente esaminare e valutare l'atto contenente la domanda, indipendentemente dalla valutazione, eventualmente difforme, già fatta dal giudice del merito, ed esaminare i mezzi di prova offerti qualora necessari per interpretare la domanda in relazione alla prospettazione fatta del diritto affermato e suppostamente leso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)