Sez. L, Sentenza n. 346 del 17/01/1996 (Rv. 495465 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza processuale - Inscindibilità dalla rappresentanza sostanziale - Potere di conciliare e transigere ex art. 420 cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa alle Ferrovie dello Stato.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Non è possibile conferire legittimamente la rappresentanza processuale separatamente dalla rappresentanza sostanziale, la quale non può ritenersi insita nell'attribuzione del potere di conciliare e transigere a norma dell'art. 420 cod. proc. civ., strumentale non a tutto il processo, ma solo alla partecipazione alla udienza di discussione. E ai fini della verifica dell'effettivo possesso, da parte del soggetto in persona del quale la parte sta in giudizio, di idonei poteri rappresentativi, la Corte di cassazione può esaminare direttamente la documentazione al riguardo rilevante. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, confermando la sentenza impugnata, che con la delibera n. 22 del 1992 l'amministratore straordinario delle Ferrovie dello Stato aveva attribuito a taluni funzionari - non validamente, ai sensi del suindicato principio - la rappresentanza legale solo ai fini dell'esercizio da parte loro del potere di conferire procure "ad litem", e di rappresentare la società all'udienza di discussione con i poteri previsti dall'art. 420 cod. proc. civ., senza conferire agli stessi anche una rappresentanza sostanziale in ordine al settore di attività al quale si riferiva il contenzioso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)