Sez. 3, Sentenza n. 7119 del 05/08/1996 (Rv. 498946 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Sentenza pronunciata in cause scindibili - Appello incidentale tardivo della parte nei cui confronti non è stata impugnata la sentenza - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
Poiché ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. la legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente alle parti, contro le quali è stata proposta impugnazione o alle quali è stato esteso il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. per l'esistenza di un litisconsorzio necessario o per un rapporto di dipendenza delle cause, è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto da chi in primo grado è stato convenuto in giudizio in una controversia avente ad oggetto cause scindibili, contro il quale non sia stata proposta impugnazione e al quale gli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore siano stati notificati esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)