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Sez. U, Sentenza n. 12888 del 03/12/1992 (Rv. 479875 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Legittimazione - Del destinatario dell'impugnazione principale o delle parti necessariamente litisconsorti - Sussistenza - Delle parti in cause scindibili - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479875-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive

La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente, anche quando si tratti di ricorso per cassazione, alle parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale o a quelle cui debba essere esteso il contraddittorio, per essere esse litisconsorti necessarie al processo, non anche alle parti alle quali la notificazione della impugnazione sia possibile, trattandosi di cause scindibili, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)