Sez. 2, Sentenza n. 27722 del 23/03/2018 Cc. (dep. 15/06/2018) Rv. 272990 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di danaro - Istanza di revoca per provvedere al pagamento dei creditori - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
È inammissibile la richiesta di revoca della confisca di danaro, legittimamente disposta, avanzata dal destinatario della misura al fine di poter provvedere al pagamento dei propri debiti nei confronti dell'Erario e dei creditori di una società fallita poiché siffatto provvedimento non è previsto dalla legge, rimetterebbe il destinatario della misura nel possesso del bene confiscato e farebbe venire meno la preminente funzione della confisca che è quella di togliere dalla circolazione un bene pervenuto nel patrimonio illegittimamente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)