Sez. 5, Sentenza n. 48804 del 09/10/2013 Cc. (dep. 05/12/2013) Rv. 257553 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo funzionale alla confisca su beni di società fallita - Legittimazione del curatore fallimentare, quale terzo in buona fede, a proporre istanza di revoca del predetto sequestro preventivo - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Il curatore fallimentare è legittimato, quale terzo in buona fede, a proporre istanza di revoca del sequestro preventivo disposto, ex art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, ai fini di confisca in misura equivalente al profitto derivante dal reato, nei confronti di una società fallita, nella cui disponibilità siano confluiti i proventi di un'attività criminosa, considerato che il curatore non fa uso dei beni illeciti esistenti nell'attivo fallimentare ma è viceversa incaricato dell'amministrazione di detto attivo e dei beni che ne fanno parte nell'esclusivo interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale, i quali, d'altro canto, in virtù di detta ammissione, sono portatori di diritti alla conservazione dell'attivo, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei loro crediti, che - pur convivendo fino alla vendita fallimentare con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo destinato alla realizzazione della "par condicio creditorum" - trovano riconoscimento e tutela, nel corso della procedura, attraverso l'azione del curatore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)