Sez. 2, Sentenza n. 15 del 04/01/1977 (Rv. 383514 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA PROMESSE - COLLAUDO DEL MACCHINARIO VENDUTO - SCOPI - COLLAUDO EFFETTUATO IN CONDIZIONI DI IMPIEGO PIU GRAVOSE - PRESUNZIONE DI PROMESSA DA PARTE DEL VENDITORE DI QUALITA DIVERSE DA QUELLE RISULTANTI DAL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA PROMESSE - COLLAUDO DEL MACCHINARIO VENDUTO - SCOPI - COLLAUDO EFFETTUATO IN CONDIZIONI DI IMPIEGO PIU GRAVOSE - PRESUNZIONE DI PROMESSA DA PARTE DEL VENDITORE DI QUALITA DIVERSE DA QUELLE RISULTANTI DAL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Il collaudo di un macchinario oggetto di compravendita (nella specie, un 'caricatorè di ghiaia e sabbia) ha lo scopo di accertare e dimostrare che la cosa ha le caratteristiche e le qualita risultanti dal contratto. Pertanto, la circostanza che tale collaudo sia stato effettuato in condizioni di impiego piu gravose (nella specie, con escavazione di materiale pesante dal greto di un fiume), rispetto a quelle consone alla qualita del tipo di macchinario oggetto del contratto, non e di per se idonea ad evidenziare che il venditore abbia promesso caratteristiche e qualita diverse da quelle risultanti dal contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)