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Sez. U, Sentenza n. 2509 del 07/02/2006 (Rv. 586880 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Componente del collegio - Partecipazione a precedente collegio per la valutazione riguardo all'inammissibilità del ricorso - Obbligo di astensione nel procedimento disciplinare sul merito - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586880-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Non sussiste l'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 51, n.4, cod.proc.civ., in capo al componente del Consiglio nazionale forense che abbia fatto parte del collegio che si sia pronunciato in ordine alla rituale o meno introduzione del giudizio, pervenendo ad una decisione di inammissibilità del ricorso, in quanto non può ritenersi che ciò configuri l'aver già conosciuto del processo in un "altro grado" di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)