diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 13714 del 19/12/1991 (Rv. 475111 - 01)

Procedimento civile - Giudice - Ricusazione e astensione - In genere | Cassazione per "error in procedendo" con rinvio al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata - Obbligo di astensione del giudice ex art. 51 n. 4 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475111-01

Procedimento civile - Giudice - Ricusazione e astensione - In genere

La norma dell'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., relativa all'obbligo di astensione del giudice che della causa "ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo", non è applicabile nell'ipotesi di cassazione per "error in procedendo" con rinvio (cosiddetto restitutorio o improprio) al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio (diversamente da quanto accade nell'ipotesi di rinvio cosiddetto proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)