Sez. 3, Sentenza n. 14046 del 04/06/2013 (Rv. 626746 - 01)
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposto - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Difetto - Conseguenze - Doglianza relativa rimessa alla sola parte interessata - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI
La violazione del terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203), disposizione che subordina la validità delle stipulazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, determina una nullità cd. "di protezione" che, in quanto tale, può essere fatta valere solo dalla parte interessata, la quale lamenti il difetto di assistenza, e non dalla controparte.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23 com. 3, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)