Sez. 3, Sentenza n. 14759 del 04/06/2008 (Rv. 603296 - 01)
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri - Mancanza dell'assistenza da parte del sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale - Conseguenze - Doglianza relativa rimessa alla sola parte interessata - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI
In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, e, quindi, purché l'assistenza sia stata così prestata, sussiste la validità del contratto ed è, a tal fine, probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale. Peraltro, l'art. 23 della legge n. 11 del 1971, nello stabilire, a pena di invalidità delle clausole difformi dalla disciplina legale, l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali, non tutela un interesse superiore a quello delle stesse parti sicché la mancanza dell'assistenza da parte del sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale può essere fatta valere solo dalla parte interessata - che lamenta perciò di non essere stata adeguatamente assistita - e non dalla controparte.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)