Sez. 2, Sentenza n. 2957 del 19/09/1968 (Rv. 335747 - 01)
MANDATO - MANDATARIO - SENZA RAPPRESENTANZA -IN GENERE- CON RAPPRESENTANZA - ELEMENTO DIFFERENZIALE - CONTEMPLATIO DOMINI - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
MANDATO - MANDATARIO - SENZA RAPPRESENTANZA -IN GENERE- CON RAPPRESENTANZA - ELEMENTO DIFFERENZIALE - CONTEMPLATIO DOMINI - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'elemento che caratterizza il mandato senza rappresentanza e lo differenzia dal mandato con rappresentanza e la contemplatio domini, cioe la spendita del nome del rappresentato, la quale, pur dovendo essere esplicita ed univoca, e pur non potendo risultare dall'interesse del mandante, che sussiste anche nell'altro tipo di mandato, non richiede formule solenni, sacramentali o consuetudinarie. L'accertamento se nei singoli casi ci sia o non ci sia stata, da parte del mandatario, la spendita del nome del mandante e questione devoluta al giudice di merito, il quale, pero, deve motivare correttamente ed adeguatamente. (V. 1426-67, massima n.328061).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)