Sez. L, Sentenza n. 38 del 10/01/1989 (Rv. 461277 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - SANITARI OSPEDALIERI - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - BASE DI CALCOLO - RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA - INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ PRIMARIALE - INCLUSIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - SANITARI OSPEDALIERI - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - BASE DI CALCOLO - RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA - INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ PRIMARIALE - INCLUSIONE.*
Nella retribuzione contributiva dei sanitari ospedalieri - da prendere a base, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152, per il calcolo dell'indennità premio di servizio - va inclusa, ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della stessa legge, l'indennità di responsabilità primariale, che è prestazione retributiva integrativa dello stipendio, essendo correlata alla normale attività di servizio. (V 4268/88, mass n 459297; (Conf 6359/88).*
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)