Sez. 1, Sentenza n. 12443 del 20/11/1991 (Rv. 474696 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta di consumo (dazi) - Prescrizione - In genere | Reclamo proposto in via amministrativa contro l'accertamento - Efficacia interruttiva della prescrizione - Ammissibilità - Durata.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta di consumo (dazi) - Prescrizione - In genere
In materia di imposta di consumo, l'efficacia interruttiva della prescrizione derivante dal reclamo proposto in via amministrativa contro l'accertamento, ai sensi dell'art. 90 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, permane fino alla decisione definitiva sul reclamo stesso, sempre che l'organo adito abbia comunicato la decisione adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, altrimenti venendo meno alla scadenza di tale termine, che comporta la decadenza dell'autorità amministrativa dalla potestà decisoria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)