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Sez. U, Sentenza n. 470 del 27/02/1970 (Rv. 345470 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - ESEGUIBILITA IN ITALIA DI UNA OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN CONTRATTO - GIURISDIZIONE ITALIANA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345470-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - ESEGUIBILITA IN ITALIA DI UNA OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN CONTRATTO - GIURISDIZIONE ITALIANA - SUSSISTENZA.*

Perche sussista la giurisdizione italiana nei confronti dello straniero ai sensi dell'art 4, n 2, ultima parte cod proc civ, e sufficiente che sia eseguibile in Italia una qualsiasi delle obbligazioni previste nel contratto per cui e controversia, anche se diversa da quella concretamente dettata in giudizio. (Conf 2605-69, massima n 342205 2740-68, massima n 335337 370-65<*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)