Sez. U, Sentenza n. 1288 del 09/04/1975 (Rv. 374786 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONE DA ESEGUIRSI IN ITALIA - DIVERSITA DALLA OBBLIGAZIONE DELLA CONTROVERSIA - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - CONDIZIONI - OBBLIGAZIONE DA ESEGUIRSI IN ITALIA - DIVERSITA DALLA OBBLIGAZIONE DELLA CONTROVERSIA - IRRILEVANZA.*
A norma dell'art 4 n 2 cod proc civ, sussiste la giurisdizione del giudice italiano rispetto ad una domanda proposta nei confronti di uno straniero e relativa all'esecuzione di un contratto tutte le volte che debba essere eseguita in Italia una soltanto delle obbligazioni derivanti da tale contratto, anche se diversa da quella fatta valere in giudizio. (Conf 1179/70, mass n 346786; 470/70, mass n 345470).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)