Sez. 3, Sentenza n. 2092 del 07/05/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204731 - 01
Finanze e tributi - In genere | Reati - Causa di non punibilità di cui all'art. 14 legge n. 408 del 1990 - Ambito di applicabilità - Indicazione.
Finanze e tributi - In genere
L'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (recante "disposizioni tributarie di razionalizzazione e semplificazione"), nel disciplinare la causa di non punibilità conseguente alla presentazione della dichiarazione integrativa in tema di imposte sui redditi o alla regolarizzazione in materia di imposta sul valore aggiunto, è applicabile a qualsiasi reato previsto dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e, quindi, anche alla falsa fatturazione. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che con la disposizione predetta, caratterizzata da una formula legislativa estremamente dilatata, il legislatore ha inteso fornire l'opportunità di definire tutti i possibili errori di diritto o di fatto, le omissioni e le irregolarità, volontarie o involontarie e gli inadempimenti di ogni tipo attinenti all'esposizione di qualsiasi componente del reddito, a calcoli, versamenti carenti ovvero a notizie).
Riferimenti normativi: Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 14 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)