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Sez. L, Sentenza n. 2688 del 23/04/1985 (Rv. 440471 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO DI LAVORO POSTCORPORATIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440471-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO DI LAVORO POSTCORPORATIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'interpretazione dei contratti collettivo di lavoro (postcorporativi) da parte del giudice del merito è incensurabile in Cassazione ove conforme alle regole di ermeneutica contrattuale e priva di errori logico-giuridici. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - ha ritenuto che il contratto collettivo 24 giugno 1974 per il personale delle "esattorie-tesorerie" provinciali gestite da banche regolasse il rapporto di lavoro sia del personale delle esattorie svolgenti anche funzioni di tesoreria sia del personale delle sole esattorie o delle sole tesorerie).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 24/06/1974

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)