Sez. L, Sentenza n. 2471 del 09/04/1986 (Rv. 445565 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - ANTICIPAZIONE RISPETTO ALLA SCADENZA NORMALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - ANTICIPAZIONE RISPETTO ALLA SCADENZA NORMALE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE.*
Il riposo settimanale, avendo la funzione di consentire al dipendente il recupero delle energie fisiche e psichiche, non può essere anticipato rispetto alla scadenza normale (settimo giorno) non essendo fisicamente possibile un accumulo di energie in vista di una spendita futura, né può essere posticipato od intervallato in modo diverso rispetto al riposo precedente, senza provocare maggiore usura per l'organismo del lavoratore. (nella specie la S.C. ha ritenuto violato il diritto dei lavoratori al riposo settimanale in un'ipotesi in cui questi ultimi - secondo uno schema che si ripeteva ogni quattro settimane - godevano di una giornata di riposo nella quarta giornata della prima settimana, nella prima e nella quinta giornata della seconda settimana, nella seconda e nella sesta giornata della terza settimana e nella terza e nella settima giornata della quarta settimana). (V 4901/85, mass n 442284; (V 2689/85, mass n 440471; (V 2516/85, mass n 440361).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)