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Sez. 1, Sentenza n. 13565 del 30/07/2012 (Rv. 623960 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Impugnazione dei decreti del giudice delegato e del tribunale fallimentare - Art. 26 legge fall. novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Decorrenza del termine di impugnazione dalla comunicazione del provvedimento - Ambito di applicazione - Ricorso per cassazione - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623960-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

In tema di impugnazioni contro i decreti del giudice delegato e del tribunale fallimentare, la disposizione dell'art. 26 legge fall., come novellata dal d.lgs. n. 5 del 2006, emendato "in parte qua" dal d.lgs. n. 169 del 2007, laddove fa decorrere il termine di impugnazione "dalla comunicazione" o dalla notificazione del provvedimento, non si riferisce soltanto al reclamo al tribunale o alla corte di appello, ma anche al ricorso per cassazione, essendo identica la "ratio" di speditezza della procedura concorsuale, che giustifica la decorrenza del termine dalla comunicazione di cancelleria ed è, viceversa, incompatibile con la necessità di attendere i tempi legati all'iniziativa di parte per la notificazione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)