Sez. 1, Sentenza n. 8434 del 28/05/2012 (Rv. 622808 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Reclamo - Proposizione - Dalla comunicazione integrale - Necessità - Ragioni - Disciplina generale - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Il termine per proporre reclamo contro i decreti del giudice delegato al fallimento, di cui all'art. 26, comma terzo, legge fall., decorre in ogni caso, sia proposto il reclamo prima o dopo l'entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, dalla comunicazione integrale del provvedimento, mentre è inidonea ai fini della decorrenza del suddetto termine la mera comunicazione del dispositivo, stante la previsione generale di cui all'art. 136, primo comma, cod. proc. civ., che riserva la forma abbreviata di casi espressamente previsti.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)