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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 16 marzo 1971, causa 48/70

Decisione
decisa il 1971-03-16
ECLI
ECLI:EU:C:1971:28

Epigrafe

Nella causa 48-70 GIORGIO BERNARDI, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo-Howald, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 71, rue des Glacis, ricorrente, contro PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal segretario generale sig. Hans Robert Nord, con l'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte-d'Eich, convenuto, causa avente ad oggetto l'annullamento del silenzio-rifiuto (successivamente confermato con lettera 25 giugno 1970) opposto al reclamo del ricorrente, il quale mirava principalmente: 1) alla riforma dei criteri che presiedono alla determinazione dei turni per le trasferte a Strasburgo, in occasione delle sessioni del Parlamento europeo, e 2) all'annullamento degli atti con cui per due volte, veniva conferito un interim ad una collega del ricorrente, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: A. M. Donner (relatore), presidente di sezione; R. Monaco e J. Mertens de Wilmars, giudici; avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
I fatti che sono all'origine della controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
Il ricorrente, assunto dal Parlamento europeo il 10 ottobre 1966, veniva nominato in ruolo il 1o maggio 1969 e inquadrato al grado LA/7 (sezione italiana dell'ufficio traduzione).
paragrafo 3
La lite da cui trae origine la presente causa si articola in due punti:
paragrafo 4
In primo luogo, il ricorrente sostiene l'illegittimità del fatto che, su 17 trasferte riservate alla sezione italiana della traduzione in occasione delle sessioni del Parlamento europeo a Strasburgo, due posti soltanto vengano attribuiti, a turno, a dieci dipendenti di ruolo, mentre, fra l'altro, un posto è attribuito in permanenza a un dipendente temporaneo.
paragrafo 5
Inoltre, il ricorrente si ritiene leso dal fatto che alla sig.ra Annamaria dell'Omodarme, che come lui occupa un posto di traduttore aggiunto, sia stato per due volte conferito ad interim un posto di traduttore (dal 15 dicembre 1968 al 15 settembre 1969, e dal 5 gennaio 1970 in poi). Secondo il ricorrente, la sig.ra dell'Omodarme possiede infatti attitudini, titoli ed esperienza qualitativamente e quantitativamente inferiori ai suoi.
paragrafo 6
Il 6 aprile 1970, il ricorrente presentava un ricorso amministrativo all'autorità che ha il potere di nomina, per far riconoscere la fondatezza delle sue critiche in merito ai due punti suesposti.
paragrafo 7
Il segretario generale del Parlamento europeo respingeva il ricorso con lettera 25 giugno 1970.
paragrafo 8
Essendo scaduto il termine di due mesi di cui all'art. 91, n. 2, dello statuto, il ricorrente impugnava il silenzio-rifiuto — precisando ch'esso era stato confermato con la suddetta lettera 25 giugno 1970 — con ricorso in data 6 agosto 1970, depositato lo stesso giorno nella cancellarla di questa Corte.
paragrafo 9
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 10
Con ordinanza 13 gennaio 1971, la Corte (Prima Sezione) chiedeva al convenuto di produrre la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 12 dicembre 1962, relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina, e lo invitava a rispondere ad alcune domande sulla natura delle funzioni esercitate dalla sig.ra dell'Omodarme nei vari posti da lei coperti in via definitiva e ad interim.
paragrafo 11
Il convenuto ottemperava all'invito con lettera 26 gennaio 1971.
paragrafo 12
La Corte (Prima Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 13
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 2 febbraio 1971.
paragrafo 14
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 febbraio 1971.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Nell'atto introduttivo, il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo; riconoscere la legittimazione del ricorrente ad impugnare il provvedimento ligitioso; annullare l'incarico conferito ad interim alla sig.ra Annamaria dell'Omodarme per i periodi precisati al punto b); condannare il Parlamento ad adottare ogni provvedimento imposto dalla pronuncianda sentenza; porre le spese del giudizio a carico del convenuto; dare atto al ricorrente della riserva di far valere in corso di causa, e a seconda delle circostanze, qualsiasi mezzo di diritto o di fatto; dargli atto della riserva di far produrre dal convenuto, in corso di causa, tutti i documenti coi quali il Parlamento intenda provare quanto affermato dal segretario generale Nord a pag. 3 della lettera 25 giugno 1970, e cioè che i titoli e le attitudini del ricorrente sono inferiori a quelli della sig.ra dell'Omodarme.
paragrafo 3
Il convenuto conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare irrecevibile il secondo capo della domanda; dichiarare irricevibile il secondo capo in quanto diretto contro la decisione del segretario generale 4 dicembre 1968, che conferisce un incario ad interim alla sig.ra dell'Omodarme; dichiarare ricevibile il secondo capo in quanto diretto contro la decisione del segretario generale 6 gennaio 1970, che conferisce un incarico ad interim alla sig.ra dell'Omodarme; in subordine per quanto riguarda il primo capo della domanda, e la prima parte del secondo, e in via principale per quanto riguarda il secondo capo, seconda parte, respingere il ricorso; statuire sulle spese in conformità alle norme vigenti.
paragrafo 5
Nella replica, il ricorrente ha precisato e completato le sue conclusioni, chiedendo che la Corte voglia:
paragrafo 6
I. prendere atto delle conclusioni da lui formulate nella prima parte del ricorso amministrativo, per quanto riguarda le trasferte a Strasburgo; riconoscerne la fondatezza e accoglierle, statuendo, su questo capo della domanda, a) che nell'interesse del servizio, per trasferte di carattere ordinario e permanente, e molto ambite, come quelle a Strasburgo, il Parlamento europeo è tenuto a prendere in considerazione anche il merito comparativo dei dipendenti; b) che, in conformità al parere del Comitato del Personale 1. 4. 1970, il Parlamento non può inviare in trasferta permanente un dipendente «temporaneo», a detrimento di altri dipendenti «di ruolo, con anzianità e meriti superiori». II. Per quanto riguarda gli interim impugnati, a) dichiarare che i due provvedimenti in questione sono stati emanati da un'autorità incompetente e sono formalmente privi di oggetto e di base giuridica, b) pertanto, dichiararli nulli; c) dichiarare comunque la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda ambedue i provvedimenti, poiché il ricorrente è stato informato tardivamente di quanto era avvenuto; d) qualora la Corte dovesse dichiarare l'irricevibilità del ricorso per quanto riguarda il primo provvedimento di nomina ad interim, annullare comunque il secondo per incompetenza, inosservanza delle forme prescritte e sviamento di potere, nonché per mancanza di oggetto e di base giuridica; e) dare atto al Bernardi della sua offerta di provare, in quanto occorra, che: 1) la nomina o le nomine ad interim di cui trattasi non erano affatto necessarie nell'interesse del servizio; 2) questi interim sono stati conferiti senza alcuna pubblicità, senza adeguata informazione à posteriori e all'insaputa dei colleghi dell'interessata; 3) essi avevano l'unico scopo di procurare a quest'ultima dei titoli di preferenza in occasione di un eventuale concorso, a prescindere dal vantaggio economico, niente affatto trascurabile; 4) il fatto stesso che l'interim sia stato conferito due volte alla stessa persona dimostra ch'esso non aveva altra ragion d'essere che quella indicata al punto 3), e cioè un favore personale; f) dichiarare pertinente e concludente la prova offerta e pertanto ammettere il ricorrente a fornirla con tutti i mezzi legali, in particolare mediante testimoni; g) in tal caso adottare i provvedimenti necessari, riservando le spese. III. Statuendo infine sul ricorso, condannare il Parlamento alle spese giudiziali.
paragrafo 7
Nella controreplica, il convenuto ha precisato le sue conclusioni, chiedendo che la Corte voglia:
paragrafo 8
respingere i mezzi, le conclusioni e l'offerta di prova del ricorrente; accogliere le conclusioni formulate nel controricorso; dichiarare inoltre irricevibile il secondo capo della domanda per mancanza d'interesse del ricorrente, mancanza che risulta dalle considerazioni svolte nella replica.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Sul primo capo della domanda › a) Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il convenuto osserva, per quanto riguarda le trasferte a Strasburgo, che nell'istanza introduttiva il ricorrente ha dichiarato di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte, senza formulare alcuna conclusione. Questo capo della domanda è perciò irricevibile, come risulta anche dal fatto che il ricorso amministrativo non indica il nome del dipendente temporaneo nei cui confronti è stato emesso un ordine di trasferta «permanente» a Strasburgo. Infine, il ricorso è diretto contro una certa prassi amministrativa, non già contro un atto lesivo nei confronti del ricorrente.
paragrafo 2
Nella replica, il ricorrente osserva che dalla lettera del segretario generale in data 25 giugno 1970 risulta che al convenuto era perfettamente nota l'identità del dipendente temporaneo cui si riferiva il reclamo. Egli assume d'altra parte che, rimettendosi al prudente apprezzamento della Corte, ha inteso sottoporre a quest'ultima la controversia nel suo complesso.
paragrafo 3
Nella controreplica, il convenuto conferma l'eccezione d'irricevibilità, e sostiene che le conclusioni formulate nella replica sono inoltre irricevibili perché tardive, e perché intese ad ottenere dalla Corte un provvedimento di carattere generale e regolamentare.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Sul primo capo della domanda › b) Nel merito

paragrafo 1
Per contestare la fondatezza di questo capo della domanda, il convenuto richiama le considerazioni svolte nella lettera di risposta al reclamo del ricorrente, ove si precisava che le trasferte a Strasburgo non sono un favore né un diritto, ma costituiscono invece un incarico conferito discrezionalmente dall'amministrazione, e che del resto, sul piano delle prerogative, nulla distingue i dipendenti temporanei da quelli di ruolo.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Sul secondo capo della domanda › a) Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il convenuto osserva che la sig.ra dell'Omodarme è stata incaricata per la prima volta di coprire ad interim un posto di traduttore con decisione 4 dicembre 1968, che veniva resa nota mediante affissione il 19 dicembre 1968. Essendo convinto che il relativo termine d'impugnazione cominci a decorrere da quest'ultima data, il convenuto conclude che il ricorso è tardivo e perciò irricevibile.
paragrafo 2
Il ricorrente nega che questa prima decisione sia stata debitamente pubblicata, ed assume che il Bollettino del personale l'ha pubblicata — sebbene in modo incompleto — con un ritardo di quasi un anno. Solo il 25 marzo 1970, avendo chiesto informazioni al riguardo, il ricorrente veniva messo esattamente al corrente della decisione, da una lettera del direttore generale dell'amministrazione del Parlamento.
paragrafo 3
Nella controreplica, il convenuto insiste sul fatto che i provvedimenti con cui veniva conferito l'interim alla sig.ra Annamaria dell'Omodarme erano stati immediatamente affissi, e che il primo era stato pubblicato nel Bollettino del personale del novembre-dicembre 1968, distribuito il 20 giugno 1969.
paragrafo 4
Il convenuto assume che il ricorso è irricevibile anche sotto altri aspetti. In primo luogo, infatti, alla data della prima decisione d'interim, il ricorrente non era ancora stato nominato in ruolo, cosicché non aveva interesse ad impugnare la decisione stessa. Inoltre, le conclusioni del ricorrente, secondo cui l'interim della sig.ra dell'Omodarme non era necessario, sono irricevibili. Se questa censura fosse fondata, il ricorrente non potrebbe chiedere d'essere nominato al posto della sig.ra dell'Omodarme. Egli non ha quindi interesse a criticare i provvedimenti impugnati.
paragrafo 5
A quest'ultimo mezzo d'irricevibilità, il ricorrente ha opposto, nel corso della discussione orale, che in realtà suo interesse nella presente causa risiede non tanto nella ipotetica pretesa di essere nominato ad interim invece della sig.ra dell'Omodarme, quanto nell'evitare che a quest'ultima siano concessi dei vantaggi in previsione di un'eventuale futura promozione, alla quale potrebbero aspirare egli stesso che la suddetta signora.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Sul secondo capo della domanda › b) Nel merito

paragrafo 1
Il ricorrente critica in primo luogo la segretezza delle decisioni impugnate, visto che la seconda non era stata ancora pubblicata al momento della presentazione del ricorso, mentre la pubblicazione della prima era avvenuta con un anno di ritardo.
paragrafo 2
Il ricorrente assume, d'altra parte, che a causa della sommaria formulazione dell'art. 7, n. 2, dello statuto, l'istituto dell'interim dà luogo a un certo numero di problemi.
paragrafo 3
Innanzitutto, la suddetta norma non risolve la questione del se la decisione di conferire l'interim spetti all'autorità che ha il potere di nomina o possa essere adottata a livello puramente amministrativo. Solo in quest'ultima ipotesi le decisioni di cui è causa, adottate dal segretario generale, sarebbero valide.
paragrafo 4
Inoltre, l'art. 7, n. 2 non ha previsto le garanzie procedurali e sostanziali che dovrebbero circondare l'adozione di decisioni in questo campo. La scelta delle persone cui dev'essere conferito un interim ha sostanzialmente grande importanza, in quanto il fatto di aver coperto un posto ad interim costituisce un titolo di preferenza ai fini di un'eventuale futura promozione, tanto da potersi parlare in proposito di «pre-promozione». Data questa sostanziale importanza dell'interim, l'osservanza dell'art. 5, n. 3, esige che l'autorità competente garantisca un'adeguata pubblicità sui posti da attribuire eventualmente ad interim («pre-vacanza»), al fine di consentire, per quanto possibile, a qualsiasi dipendente interessato di esercitare ad interim le funzioni corrispondenti a un posto di livello superiore. Per contro, il ripetuto conferimento dell'interim alla stessa persona è in contrasto con lo spirito dello statuto e costituisce uno sviamento di potere.
paragrafo 5
Il ricorrente fa valere, d'altra parte, che la decisione relativa all'interim doveva essere preceduta da uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti interessati. Ora, le due prove cui avevano partecipato egli stesso e la sig.ra dell'Omodarme, e a cui si riferisce il segretario generale nella risposta al suo reclamo, non costituiscono una base di raffronto sufficiente. A questo riguardo, egli precisa ancora quali siano i suoi titoli e le sue attitudini professionali.
paragrafo 6
Alle critiche riguardanti il carattere segreto delle due decisioni in questione, il convenuto ribatte ch'esse sono state regolarmente pubblicate e che, d'altra parte, non si ritiene responsabile dei ritardi nella pubblicazione del Bollettino del personale. Inoltre, la pubblicazione di decisioni del genere non è neppure prevista dell'art. 25, 2o comma, dello statuto.
paragrafo 7
Alle critiche dirette contro le decisioni stesse, il convenuto oppone che lo statuto non assimila affatto ad una promozione la decisione relativa ad un incarico ad interim, e che quindi è infondato qualsiasi argomento tratto da un ravvicinamento dei due istituti. Per essere coerente, il ricorrente dovrebbe auspicare il conferimento di ogni interim, a turno, ad ogni dipendente interessato, il che sarebbe assurdo e contrario all'interesse del servizio. La decisione sull'interim rientra necessariamente nel potere discrezionale dell'autorità competente, salvo il diritto del «candidato» non prescelto di dimostrare che vi è stato uno sviamento di potere nei suoi confronti. Questa prova non è stata fornita dal ricorrente, e non può certamente essere desunta da un raffronto delle rispettive attitudini del ricorrente e della sig.ra dell'Omodarme, quali emergono dai risultati dei due concorsi già menzionati, nonché dai rapporti sul periodo di prova e dai rapporti informativi successivi.
paragrafo 8
Il convenuto osserva inoltre che il 5 gennaio 1970 — data iniziale del secondo interim della sig.ra dell'Omodarme — questa poteva essere promossa al grado LA/6 (corrispondente al posto occupato ad interim), mentre il ricorrente non possedeva i requisiti necessari per la promozione.
paragrafo 9
Nella replica, il ricorrente ribatte che, in forza di una decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento in data 12 dicembre 1962, il potere di nomina spettante al segretario generale riguarda soltanto i posti di livello inferiore al grado LA/6. Perciò qualsiasi nomina ad interim ad un posto di grado superiore, proveniente dal segretario generale, è non solo annullabile, ma radicalmente nulla.
paragrafo 10
Il ricorrente assume, d'altra parte, che sotto tutti gli aspetti, eccetto quello della limitazione temporale, il conferimento dell'interim corrisponde alla promozione. Perciò, in forza di un principio giuridico generale, per colmare le lacune esistenti nella disciplina dell'interim, vanno applicate le norme relative alla promozione. Ne risulta che la decisione con cui viene conferito l'interim è legittima solo quando
paragrafo 11
l'incarico ad interim implichi l'esercizio effettivo di funzioni diverse e più elevate di quelle normali del dipendente interessato; un minimo di pubblicità preventiva consenta ai dipendenti interessati di presentare la propria candidatura (cfr. art. 4, 2o comma, dello statuto); sia rispettato l'art. 25, 2o comma, dello statuto; la decisione sia preceduta da uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti interessati (cfr. art. 45 dello statuto); alla scelta abbia partecipato un rappresentante del Comitato del personale (cfr. art. 9, n. 3, dello statuto in relazione all'art. 3 dell'allegato III).
paragrafo 12
Il ricorrente assume che in particolare la prima condizione, di fondamentale importanza, e ripresa dall'art. 7, n. 2, dello statuto, non era soddisfatta nel caso in esame. Infatti, mentre occupava il posto conferitole ad interim, la sig.ra dell'Omodarme non aveva alcun potere gerarchico sui suoi colleghi di grado LA/7, né le erano affidate mansioni superiori a quelle svolte da questi ultimi. Per ovviare all'assenza del traduttore di cui si fa menzione nelle decisioni impugnate, sarebbe stato sufficiente, in realtà, ripartire diversamente il lavoro fra i traduttori disponibili. Nella fattispecie non può essere assolutamente invocato l'interesse del servizio.
paragrafo 13
Il ricorrente sostiene inoltre che l'osservazione della controparte circa la possibilità di promuovere la sig.ra dell'Omodarme alla data del 5 gennaio 1970 è inconferente, e che d'altronde la stessa signora' non poteva essere promossa alla data iniziale del primo interim.
paragrafo 14
Infine, il ricorrente offre di provare varie circostanze atte ad avvalorare il suo assunto.
paragrafo 15
Nella controreplica, il convenuto contesta la tesi che l'adozione di un provvedimento di nomina o di conferimento dell'interim da parte di un'autorità incompetente renda l'atto radicalmente nullo. L'atto diviene in tal caso semplicemente impugnabile entro il termine previsto.
paragrafo 16
Dalle norme statutarie risulta, del resto, che i provvedimenti con cui viene conferito l'interim possono essere legittimamente adottati da un'autorità che non è necessariamente quella che ha il potere di nomina. È rilevante, in proposito, la differenza fra i nn. 1 e 2 dell'art. 7 dello statuto. L'assimilazione fra il conferimento dell'interim e la promozione è priva di fondamento.
paragrafo 17
Per quanto riguarda l'utilità dell'interim, il convenuto osserva che non vi sono differenze sostanziali fra le mansioni di traduttore e quelle di traduttore aggiunto. La differenza è piuttosto qualitativa: ad un traduttore, più esperto, si affidano in generale lavori più complessi. D'altro canto, è incontestabile che la valutazione dei motivi su cui si basa il conferimento di un posto ad interim è di esclusiva competenza dell'amministrazione. Le prove offerte dal ricorrente nella replica sono quindi inammissibili.
paragrafo 18
Durante la fase orale del procedimento, il ricorrente ha osservato fra l'altro:
paragrafo 19
che la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo in data 12 dicembre 1962 non fa alcuna distinzione fra i due numeri dell'art. 7 dello statuto, quando stabilisce ch'essi siano applicati ai dipendenti «… del quadro linguistico fino al grado 6o incluso» dal «presidente, su proposta del segretario generale», in quanto autorità che ha il potere di nomina; che dalle risposte date dal convenuto alle domande rivoltegli dalla Corte non risulta una differenza abbastanza netta tra le mansioni proprie della sig.ra dell'Omodarme e quelle di cui è stata incaricata ad interim, così da giustificare l'adozione di decisioni di conferimento dell'interim ai sensi dell'art. 7 dello statuto.
paragrafo 20
All'argomento relativo alla decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, il convenuto oppone che, secondo la stessa lettera dell'art. 7, la decisione di conferire l'interim rientra nella competenza non già dell'autorità che ha il potere di nomina, ma dell'autorità incaricata della ripartizione del lavoro nell'ambito dell'organizzazione, nell'interesse del servizio, e cioè nella fattispecie, del segretario generale del Parlamento. Perciò il problema relativo al potere di nomina, che la suddetta decisione dell'Ufficio di presidenza intende risolvere, nella fattispecie non esiste nemmeno.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto 6 agosto 1970, il ricorrente ha proposto alla Corte un ricorso diretto contro il silenzio-rifiuto e la decisione negativa in data 25 giugno 1970, opposti dal convenuto al suo reclamo relativo agli ordini di trasferta per le sedute del Parlamento europeo a Strasburgo, e mirante inoltre all'annullamento delle decisioni 4 dicembre 1968 e 5 gennaio 1970, con le quali veniva conferito a due riprese, ad una collega del ricorrente, l'interim di un posto di traduttore.

SENTENZA › In diritto › Sugli ordini di trasferta

paragrafo 1
2/3 Nell'atto introduttivo, pur criticando il modo in cui si procede, nella sezione italiana dell'ufficio linguistico del Parlamento europeo, ad impartire gli ordini di trasferta ai traduttori per le sessioni del Parlamento europeo, a Strasburgo, il ricorrente si è astenuto dal formulare precise conclusioni. Nella replica, egli ha chiesto alla Corte di dichiarare che, nell'interesse del servizio, il Parlamento europeo, nell'impartire ordini di trasferta, è tenuto a prendere in considerazione il merito comparativo dei dipendenti e non può inviare in trasferta permanente un dipendente temporaneo, a detrimento di altri dipendenti, di ruolo, con anzianità e meriti superiori.
paragrafo 2
4/6 Queste conclusioni non sono state formulate nel ricorso — com'è invece richiesto dall'art. 38 del regolamento di procedura della Corte — e sono perciò irricevibili. D'altra parte, statuendo nel senso prospettato dal ricorrente, la Corte verrebbe ad interferire nell'esercizio dei poteri del Parlamento. Il primo capo della domanda va quindi dichiarato irricevibile.

SENTENZA › In diritto › Sull'annullamento

paragrafo 1
7/9 Il ricorrente sostiene innanzitutto che il conferimento dell'interim equivale, di per sé, ad una «pre-promozione», in quanto il fatto di aver coperto un posto ad interim costituisce, a suo avviso, un titolo di preferenza per un'eventuale promozione al posto stesso. Di conseguenza, in forza dell'art. 5, n. 3, dello statuto, dovrebbero applicarsi per analogia le norme statutarie sulla pubblicità (art. 4, 2o comma) e sull'affissione, (art. 25, 2o comma), nonché l'art. 45. Le decisioni di cui all'art. 7, n. 2, dello statuto rientrerebbero, comunque, nella competenza esclusiva dell'autorità che ha il potere di nomina.
paragrafo 2
10/12 Poiché questa argomentazione riguarda altri punti della controversia, compreso quello della ricevibilità del ricorso, è opportuno prenderla in esame prima di ogni altro mezzo. Nella redazione delle norme statutarie, gli autori hanno cercato di definire l'esatta portata delle stesse mediante una ben precisa terminologia. Non si può quindi estendere la portata di dette norme, applicandole per analogia a situazioni ch'esse non contemplano espressamente.
paragrafo 3
13/15 Di conseguenza, le formalità previste dagli artt. 4, 2o comma, e 45, i quali si riferiscono unicamente alla nomina e alla promozione, non possono essere estese al conferimento dell'interim, che in senso stretto non costituisce una nomina, né una promozione. Invece, l'art. 25, 2o comma, che contempla, fra l'altro, l'ipotesi della determinazione della posizione amministrativa, va considerato applicabile anche alle decisioni con cui viene conferito l'interim, ai sensi dell'art. 7, n. 2. Infine, dal combinato disposto dei primi due numeri dell'art. 7 risulta che il potere di conferire l'interim, contemplato al n. 2, spetta all'autorità di cui al numero precedente.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
16/17 Il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni con cui alla signora Annamaria dell'Omodarme, titolare di un posto di traduttore aggiunto, veniva conferito ad interim un posto di traduttore per il periodo 15 dicembre 1968 — 15 settembre 1969 e, successivamente, dal 5 gennaio 1970 in poi. Il convenuto sostiene che la domanda di annullamento della prima decisione è tardiva e quindi irricevibile, in quanto il ricorso amministrativo avverso la suddetta decisione è stato proposto il 6 aprile 1970, cioè più di tre mesi dopo la notifica della decisione all'interessata.
paragrafo 2
18/19 L'espressione «notifica all'interessato», di cui all'art. 91 dello statuto, si riferisce manifestamente alla comunicazione scritta al dipendente interessato, richiesta dall'art. 25, 1o comma, dello statuto nel caso di ogni decisione individuale. È pacifico che, per quanto riguarda la prima delle due decisioni impugnate, la comunicazione scritta è stata effettuata più di tre mesi prima del 6 aprile 1970.
paragrafo 4
21/22 Il convenuto ha tuttavia fornito prove sufficienti, mediante la produzione degli elenchi d'affissione, del fatto che quest'ultima ha avuto luogo, nella fattispecie, dal 19 dicembre 1968 al 2 gennaio 1969. L'eccezione è quindi fondata. In quanto diretta contro la prima delle due decisione impugnate, la domanda va dichiarata irricevibile.
paragrafo 5
23/24 Il convenuto sostiene inoltre che il ricorrente non ha interesse a chiedere l'annullamento delle decisioni litigiose. Al riguardo esso assume che, se la decisione relativa all'interim andasse annullata — come pretende il ricorrente — perchè non vi è alcuna differenza apprezzabile tra le funzioni esercitate dalla sig.ra dell'Omodarme nel grado a lei spettante, e quelle corrispondenti al posto coperto ad interim, non vi sarebbe stata alcuna decisione di conferimento d'interim, cosicché il ricorrente non avrebbe alcun interesse a chiedere l'annullamento degli atti impugnati, poiché per lui sarebbe automaticamente esclusa la possibilità di ottenere l'interim in questione.
paragrafo 6
25/26 La Corte osserva che, qualora si dovesse accertare che il conferimento dell'interim non era giustificato, ne deriverebbe che la decisione non è stata adottata nell'interesse del servizio, ma aveva lo scopo di concedere al dipendente che ne era destinatario un indebito vantaggio, sotto forma di un'indennità differenziale. Il fatto di aver ripetutamente esercitato delle funzioni ad interim può, inoltre, mettere il dipendente in condizioni di privilegio ai fini di un'eventuale promozione o concorso.
paragrafo 7
27/29 La concessione di vantaggi del genere, non giustificati dall'interesse del servizio, a determinati dipendenti può costituire un atto lesivo nei confronti dei loro colleghi più prossimi, in quanto viola i principi di parità di trattamento e di obiettività cui dev'essere informato il pubblico impiego. Gli atti impugnati possono quindi ledere i diritti del ricorrente. Il presente capo della domanda va perciò dichiarato ricevibile.
punto 20
Il ricorrente sostiene, però, che la scadenza del termine d'impugnazione non può essergli opposta, in quanto l'affissione obbligatoria non ha avuto luogo per la decisione impugnata.

SENTENZA › In diritto › Sul mezzo d'incompetenza

paragrafo 1
30/31 Il ricorrente sostiene che, nell'adottare la decisione impugnata, il segretario generale del Parlamento europeo ha superato i limiti dei poteri conferitigli con la decisione dell'Ufficio di presidenza 12 dicembre 1962, relativa alla determinazione dell'autorità che ha il potere di nomina, a seguito dell'entrata in vigore dello statuto del personale. Detta decisione stabilisce che «i poteri conferiti dallo statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina … sono esercitati … dal presidente, su proposta del segretario generale … per quanto riguarda l'applicazione, nei confronti dei dipendenti della categoria A fini al grado 7o incluso e del quadro linguistico fino al grado 6o incluso, degli articoli 1, 7, 11 ecc.».
paragrafo 2
32/33 Poichè riguarda i dipendenti dei suddetti gradi, la decisione si riferisce evidentemente anche all'applicazione degli articoli indicati, nel provvedere a coprire i posti di tali gradi. Altrimenti, la promozione di un dipendente di grado A 8 o B 1 ad un posto di grado A 5, 6 o 7, come pure la nomina di persone estranee all'amministrazione a tutti i gradi della categoria A, non rientrerebbero nella sfera d'applicazione della citata norma, e sarebbero perciò di competenza del segretario generale, il che non si concilierebbe col tenore della decisione summenzionata.
paragrafo 3
34/36 La decisione di conferire ad interim, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, un posto della carriera di traduttore, che si articola sui gradi LA 5 e LA 6, spetta al presidente, su proposta del segretario generale. È pacifico che la decisione impugnata non è stata adottata dal presidente, ma da un'altra autorità. In base a quanto precede, la decisione impugnata va annullata.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 37
Ai sensi dell'art. 69, par. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 38
Il convenuto è rimasto soccombente sui punti principali. Le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le difese orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo delle Comunità europee, vista la convenzione relativa ad alcune istituzioni delle Comunità europee, visti i protocolli sullo statuo della Corte di giustizia allegati ai trattati istitutivi della CECA, della CEE e della CEEA, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 4, 7, 25, 45 e 91, LA CORTE (Prima Sezione), respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1) È annullata la decisione del segretario generale del Parlamento europeo 6 gennaio 1970, con cui viene conferito ad interim, alla sig.ra dell'Omodarme, un posto di traduttore. 2) Le spese del giudizio sono poste a carico del Parlamento europeo.

Firme

Donner Monaco Mertens de Wilmars Così pronunziato a Lussemburgo, all'udienza pubblica del 16 marzo 1971. Il cancelliere A. van Houtte Il presidente della Prima Sezione A. M. Donner

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