Sez. 3, Sentenza n. 14035 del 15/10/1986 Ud. (dep. 13/12/1986) Rv. 174578 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - VOLONTÀ DEL QUERELANTE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ - CONDIZIONE.*
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - VOLONTÀ DEL QUERELANTE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ - CONDIZIONE.*
L'apprezzamento della volontà di querelarsi o meno costituisce giudizio di merito insindacabile in Sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica. (V mass n 167170 e ivi citate; (Conf mass n 158055 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Proc. Pen. art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)